Art. 3.

      1. I centri anziani e le associazioni iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale per il tramite di associazioni nazionali di promozione sociale cui aderiscono o ai registri regionali delle stesse hanno diritto alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento sugli acquisti di beni e di servizi strettamente connessi alle attività sociali, ricreative e culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.